Il Congresso Nazionale dell’Unione Italiana Forense – UIF, riunito a Napoli il 10 e l’11 giugno 2016, all’unanimità ha approvato il seguente

 

DOCUMENTO POLITICO

 

L’Avvocatura, in conformità alla sua funzione di garante dei diritti delle libertà dei popoli, ha il dovere di proporsi come comunità sociale unitaria, determinata a mantener fede all’impegno assunto con il suo giuramento.

 

L’unità dell’Avvocatura, pur nella sua naturale dialettica, è un valore imposto dal suo ruolo sociale, necessario alla difesa dei diritti e dei valori fondamentali e a garanzia dell’equità e della Giustizia.

 

La rappresentanza politica e istituzionale è un nodo centrale da affrontare e risolvere in maniera definitiva, perché attraverso i suoi rappresentanti l’Avvocatura si pone in relazione con la società.

 

Come sancito dall’art. 39 co. 2° della legge n. 247/2012, non può essere messo in dubbio che il Congresso Nazionale Forense sia la massima espressione dell’Avvocatura. E’ un momento di riflessione comune indispensabile per sintetizzare le azioni da intraprendere finalizzate a consentirle di esercitare degnamente la sua funzione, previa valutazione, di volta in volta, del contesto sociale e politico. Perciò dovrà essere convocato ogni due anni.

 

Né è possibile, ormai, fare a meno di una rappresentanza politica unitaria –distinta dalla rappresentanza istituzionale-,  che non sia solo apparente, che sia capace di rappresentare la sintesi delle scelte politiche e programmatiche, e di manifestare con forza le idee dell’Avvocatura, e le sue proposte per risolvere i problemi della giustizia e partecipare al buon funzionamento della società.

 

Tale obiettivo, non ancora raggiunto, va perseguito con ogni sforzo e, nell’ambito di questo contesto, dovrà essere valorizzato il patrimonio di valori, cultura e progetto politico proprio delle Associazioni Forensi, il cui apporto è essenziale anche alla crescita e divulgazione nella categoria della consapevolezza di essere “soggetto politico”.

 

L’attuale modello dell’organo di rappresentanza politica ha mostrato tutti i suoi limiti e dovrà essere modificato e preservato da qualunque tentativo di sopraffazione da parte delle altre componenti dell’Avvocatura.

 

A tal fine sono doverose riforme statutarie e regolamentari condivise, ed  è necessario che il sistema elettivo consenta il coinvolgimento degli Avvocati più capaci e meritevoli, da scegliere attraverso un meccanismo che garantisca la massima rappresentatività diretta, sintetizzabile con l’espressione: “Ogni avvocato un voto comunque e dovunque”.

 

Anche il Consiglio Nazionale Forense ha mostrato tutti i suoi limiti e, considerato l’ampliamento delle sue competenze, per tutte le attività diverse dalla funzione Giurisdizionale è necessario che i suoi componenti siano nominati con il metodo dell’elezione diretta. Si impone, dunque, una riforma che preveda la partecipazione democratica di tutti gli avvocati.

 

La massima gratificazione che comporta l’elezione nei contesti istituzionali e politici dell’Avvocatura, sconsiglia vivamente la previsione di qualsivoglia retribuzione per l’attività prestata, tanto più se si considerano la volontarietà della scelta di partecipare, e l’opportunità di gestire le somme derivanti dalla riscossione dei contributi degli Avvocati  in maniera condivisa, anche impiegandole in progetti che consentano all’Avvocatura tutta di svolgere degnamente la sua funzione nella società e non solo nel processo.

 

Affrontando l’argomento “elezioni”, non si può fare a meno di accennare al tema delle incompatibilità e della incandidabilità, temi molto delicati che nascono, oltre che dalla necessità di evitare conflitti d’interesse, anche dal desiderio di coinvolgere negli incarichi istituzionali e politici un sempre maggior numero di Avvocati, per evitare che si creino oligarchie ostative alla circolazione delle diverse professionalità di cui è ricca l’Avvocatura. E’ opportuno, dunque, un momento di riflessione e confronto in merito, che tenga conto anche dei nuovi compiti assegnati ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, e consenta una soluzione condivisa.

 

Ed infine, la situazione di stallo conseguente alle impugnazioni dei regolamenti per l’elezione dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, ha creato un vulnus inaccettabile al diritto degli Avvocati di scegliere i propri rappresentanti istituzionali.  Non è più possibile procrastinare la soluzione del problema dei Consigli dell’Ordine in prorogatio de facto da troppo tempo.

 

L’Unione Italiana Forense ritiene, quindi

 

  • che l’organismo di rappresentanza politica e l’organo di rappresentanza istituzionale, ciascuno per le proprie competenze, debbano urgentemente chiedere al Ministro e al Governo lo stralcio immediato dal DDL “concorrenza” del capo relativo alle elezioni dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati circondariali, e consentirne l’indizione;
  • che i delegati al Congresso Nazionale Forense debbano essere scelti attraverso elezioni dirette da tenersi in ogni Foro;
  • che il Congresso, in seduta plenaria, debba eleggere con il voto di tutti i delegati il Presidente, la Giunta e i delegati all’organo di rappresentanza politica, nel rispetto delle rappresentanze territoriali e di genere, nonchè delle proporzioni rispetto al numero degli iscritti;
  • che i delegati territoriali debbano restare in carica fino alla successiva elezione e costituire la rappresentanza politica sul territorio;
  • che nell’ambito di questo contesto debba essere valorizzato il patrimonio di valori, cultura e progetto politico delle Associazioni;
  • che, considerato l’ampliamento delle competenze del CNF, per tutte le attività diverse dalla funzione Giurisdizionale, i suoi componenti siano nominati con elezione diretta, che potrebbe concretizzarsi indicendo un “Election day” durante il quale procedere alla elezione sia dei componenti dei Consigli dell’Ordine che dei componenti del Consiglio Nazionale Forense per le funzioni diverse dalla Giurisdizione – nell’ultimo caso nel rispetto delle rappresentanze territoriali e di genere, nonchè delle proporzioni rispetto al numero degli iscritti -, nonché dei rappresentanti alla Cassa Forense
  • che sia modificato il regolamento del CNF dell’11.12.2015 eliminando ogni ipotesi di gettoni di presenza per i Consiglieri del CNF e per i componenti del consiglio di presidenza e delle commissioni e, comunque, di ogni altro organo previsto dal regolamento, fatto salvo il rimborso delle spese.

 

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L’evoluzione della società rende non più procrastinabile l’adozione di uno “Statuto dell’Avvocato” che, nella consapevolezza della sua funzione, ne sancisca in maniera definitiva, netta e immodificabile, l’indipendenza e l’autonomia e gli consenta di stare al passo con i tempi, fornendo gli strumenti necessari.

 

La crisi economica e sociale conseguente alla globalizzazione senza regole, ha influito pesantemente anche sul sistema giuridico e, dunque, sullo status dell’Avvocatura che, in quanto soggetto posto alla tutela dei diritti, merita, alla stregua della Magistratura, per Costituzione e per legge, di preservare l’autonomia e l’indipendenza dell’Avvocato anche attraverso una condizione economica che consenta l’esercizio efficace e dignitoso della professione.

 

La crisi ha purtroppo causato un conflitto generazionale e una frattura sociale all’interno dell’Avvocatura, ed appare quasi aver creato una differenza antropologica, che ha generato fondate rivendicazioni da parte dell’Avvocatura più giovane e più disagiata.

 

Ma la risoluzione ad unità non può avvenire attraverso la costituzione di rapporti di lavoro subordinato!

L’unità generazionale può essere ritrovata su un piano più alto e consono, tramite lo Statuto dell’Avvocato, che non dovrà essere immaginato come un microcodice, ma piuttosto come una modificazione di vari istituti giuridici che marchino le differenze rispetto ad altre forme di lavoro autonomo, in ossequio al ruolo costituzionale riservato all’Avvocatura.

 

Si tratta, in breve, di definire il “tertium genus”.

 

Occorrerà in primo luogo risolvere organicamente la vexata quaestio se l’attività del professionista legale sia riconducibile o meno al concetto di impresa, magari facendo perno sulle ridefinizione della riserva di consulenza così come enucleata da tempo dalla giurisprudenza.  E in secondo luogo bisognerà affrontare i problemi della circolazione della clientela, nonchè dello studio come patrimonio anche di esperienza e fatiche. Bisognerà, infine, affrontare il problema relativo alla quantificazione e circolazione delle quote associative e societarie.

 

Per far fronte a tutti i compiti che le derivano dalla sua funzione sociale, l’Avvocatura dovrà farsi carico di seri e qualificati percorsi di formazione, da affidare anche alle associazioni specialistiche.

 

Dovrà essere modificato il codice deontologico con la previsione di forti sanzioni sospensive ed espulsive per coloro che avessero ad abusare delle attività sopra indicate a motivi di captazione della clientela e violazione della concorrenza.

 

Altro nodo essenziale che dovrà essere affrontato nello statuto dell’Avvocato, è riservato alla normativa fiscale, e in particolare al trattamento IVA che appare ingiusto nell’ambito delle attività pubblicistiche svolte dall’Avvocatura, e che limita molto l’utente non imprenditore nell’accesso alla giustizia e alle prestazioni legali in genere, gravandolo di un costo considerevole e non recuperabile. Nelle prestazioni di natura pubblicistica svolte in favore del privato cittadino, è indispensabile prevedere l’esenzione dell’IVA sui compensi o, quantomeno, una congrua riduzione, nonché la possibilità di usufruire di detrazioni fiscali.

 

Allo stesso modo, l’intero impianto della tassazione, ivi compresa l’IRAP, dovrà essere rivisto in considerazione della peculiarità della professione e dell’inquadramento della professione legale in un “tertium genus”.

 

L’Unione Italiana Forense ritiene, quindi, che sia doveroso

 

  • incidere sugli istituti civilistici ed in particolare sull’art. 2238 del codice civile;
  • articolare meglio gli statuti tipo delle società eliminando la presenza di soci di puro capitale;
  • consentire e regolare la costituzione di soggetti pubblici e privati che siano interfaccia con gli enti pubblici territoriali, per supplire ai loro deficit tecnici e alle funzioni di garanzia che sempre più non sono in grado di svolgere, rivalutando la difesa civica, la difesa del contribuente, gli spazi di mediazione tra cittadino ed amministrazione, da affidare agli Avvocati;
  • costituire “poliambulatori del diritto” pubblici, riservati agli avvocati;
  • chiarire che l’Avvocatura, in quanto “tertium genus” dotato di peculiarità non ripetibili, non può essere assoggettata alle Authority,  in particolare diversificando l’astensione forense dal diritto di sciopero, e chiarendo la diversità della sua funzione rispetto alle attività imprenditoriali regolate dal mercato e dalla concorrenza;
  • chiarire che il rapporto tra avvocato e cliente non può essere attratto nel consumerismo che riguarda , invece, il diverso rapporto della giustizia con l’amministrazione;
  • affrontare una riforma della normativa fiscale, e in particolare del trattamento IVA e dell’IRAP, che tenga conto delle attività pubblicistiche svolte dall’Avvocatura e dei limiti nell’accesso alla giustizia ed alle prestazioni legali in genere che comportano per l’utente non imprenditore, gravandolo di un costo considerevole e non recuperabile;
  • rivendicare come propria dell’Avvocatura, l’organizzazione e la gestione di corsi di alfabetizzazione giuridica e costituzionale per i cittadini e per gli immigrati in vista della loro nazionalizzazione;
  • riformare le leggi sul patrocinio dei non abbienti e la difesa d’ufficio, eventualmente costituendo appositi uffici cui demandare l’assolvimento della funzione; potrebbe ipotizzarsi anche un’attività “pro bono” da regolamentare in maniera stringente.

 

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La funzione dell’Avvocatura come difensore dei valori fondamentali, dell’equità e della Giustizia, impone, tra l’altro, una presa di posizione sulla questione relativa alla magistratura onoraria, alla separazione delle carriere, alla prescrizione dei reati e al diritto penitenziario.

 

E’ inspiegabile, e in stridente contrasto con l’opera di “soccorso alla Giustizia” prestata da decenni da parte dell’Avvocatura, che nell’assegnazione dell’incarico di Giudice Onorario non costituisca titolo preferenziale il titolo di Avvocato.

 

L’Unione Italiana Forense da tempo attende che il Parlamento riformi l’Ordinamento Giudiziario prevedendo la separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante, richiesta a gran voce in ogni Congresso Nazionale.

 

I numerosi trattati internazionali sottoscritti dall’Italia, nonché l’art. 111 della nostra Costituzione, impongono allo Stato di  favorire l’attuazione del giusto processo e il diritto del cittadino a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.

 

Ciò, unitamente alla presunzione d’innocenza sancita ugualmente da trattati internazionali e leggi locali, impedisce di poter dilatare la prescrizione dei reati, di qualsiasi reato, all’infinito, e impone, invece, una diversa organizzazione del processo oltre che l’impiego di maggiori risorse, per raggiungere l’obiettivo di un processo rapido.

 

Dovranno essere modificate le regole concernenti l’organizzazione, i mezzi, le modalità ed i principi che attengono all’organizzazione carceraria ed alle pene alternative alla detenzione, sperabilmente alla luce del solenne imperativo dell’umanizzazione del trattamento penitenziario e della rieducazione del condannato, con particolare riferimento alla tutela dei diritti del soggetto condannato a pena detentiva.

 

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In considerazione di quanto sopra, il Congresso dell’Unione Italiana Forense riunito a Napoli il 10 e l’11 giugno 2016, all’unanimità

 

DELIBERA

 

–     di perseguire l’obiettivo di una rappresentanza unitaria dell’Avvocatura secondo i principi e le caratteristiche indicate;

–     di dar mandato al Presidente e al consiglio direttivo, al fine di dare attuazione ai suddetti principi e realizzare le proposte formulate, di predisporre, in ogni sede, tutte le opportune iniziative e di presentare al Congresso Nazionale Forense convocato in Rimini nel prossimo mese di ottobre – eventualmente d’intesa anche con altre associazioni forensi e componenti dell’Avvocatura- ogni mozione ritenuta idonea al raggiungimento dell’indicato scopo.

 

Napoli, 11.06.2016