Parto dal presupposto della necessità di deflazionare il carico giudiziario nei Tribunali nonché dalla sensazione che gli Avvocati preferiranno affidare la causa a loro Colleghi che non continuare ad optare per la lotteria di magistrati pressati dalla celerità e talvolta disattenti (ovviamente senza alcuna generalizzazione ma solo prendendo atto dei casi concreti accaduti). Peraltro – come si vedrà – gli arbitri avranno il deterrente del controllo dei loro atti da parte della Giunta Camerale, oltre al risparmio economico ed alla celerità del giudizio.
L’ipotesi tende ad evitare – o quantomeno ridurre fortemente – l’ingresso di nuove cause presso la giurisdizione ordinaria.
In concreto l’idea, ovviamente di massima, sarebbe la seguente.
Ogni Consiglio Distrettuale dell’Ordine degli Avvocati, si doterà di una Camera Arbitrale su base distrettuale suddivisa per tre macroaree di specializzazione alla quale ciascun avvocato chiederà – secondo al propria responsabilità – di accedere ( civile, societario-commerciale, amministrativo).
Della Camera arbitrale ( il cui vertice sarà composto da una Giunta presieduta dal Presidente dell’Ordine Distrettuale e da un Consigliere per ogni Ordine che fa parte del distretto ) potranno far parte gli avvocati del distretto che abbiano superato un corso di formazione riconosciuto idoneo dal CNF o svolto direttamente dal CNF, senza alcuna altra limitazione ( anzianità di iscrizione all’albo compresa )..
La Camera arbitrale vigilerà sull’operato dei propri iscritti ed avrà potere di impulso disciplinare presso il competente CDD.
Gli affari di competenza della Camera arbitrale, escluse separazioni, divorzi e V.G, saranno quelle il cui valore non sarà superiore ad €100.000,00, comprese le procedure per decreto ingiuntivo, e non potranno riguardare i diritti indisponibili; saranno attributi a ciascun arbitro secondo un software inalterabile che non consenta preferenze e disponga la turnazione delle attribuzioni degli affari all’interno delle tre macroaree prescelte.
Dovrà essere prevista una tariffa calmierata su base nazionale per gli affari trattati dagli arbitri facenti parti delle camere arbitrali nonché agevolazioni fiscali per i lodi.
Il lodo – che non avrà efficacia immediatamente esecutiva – sarà sottoposto al vaglio, anche nel merito ove ritenuto opportuno, del Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si è svolto il giudizio ed una copia sarà inviata alla Giunta della Camera arbitrale che la utilizzerà per valutare l’operato e la competenza dell’arbitro. Se il Presidente del Tribunale si rifiuta di dichiarare esecutivo il lodo, con provvedimento motivato, la parte insoddisfatta potrà proporre reclamo al competente Presidente della Corte d’Appello, ove il lodo non sia stata impugnato nei termini, ovvero alla Corte d’Appello investita dall’impugnazione in ogni altro caso. 
In pratica: la parte che intende agire in giudizio può indirizzare il proprio ricorso o alla competente AG o ad un arbitro della Camera Arbitrale Distrettuale di competenza secondo le normali regole di competenza per territorio del codice di procedura civile, depositando il ricorso con il relativo fascicolo presso la predetta Camera Arbitrale. A questo punto sarà nominato un arbitro dalla Giunta. L’arbitro prenderà in carico il fascicolo e fisserà l’udienza di comparizione.
L’arbitro dovrà essere scelto ( per quanto riguarda l’eventuale incompatibilità con colleghi dello stesso ordine di appartenenza ) secondo le norme che regolano la nomina del collegio disciplinare all’interno dei CDD ( consigli distrettuali di disciplina ) e ferme restando le norme previste dal cpc in materia di astensione e/o ricusazione.
L’arbitrato si svolgerà nel territorio del Tribunale competente per territorio.
La procedura arbitrale o il ricorso all’A.G. sarebbe rimesso alla discrezionale ed unilaterale scelta della parte attrice che una volta scelta l’opzione non potrà più tornare indietro e tale scelta sarà vincolante per il convenuto, che non potrà non partecipare al giudizio arbitrale ( che in tal caso si potrebbe svolgere in contumacia ).
La parte che non riterrà di prestare acquiescenza al lodo, a prescindere dalla esecutorietà dello stesso, lo potrà impugnare innanzi la Corte d’Appello competente per territorio. 
Grazie per l’attenzione. Buon lavoro. Cordiali saluti.
Avv. Enrico Calabrese

P.S. Per la paventabile compatibilità costituzionale ritengo che il problema sia superato con la necessità di ricorrere al Presidente del Tribunale per poter mettere in esecuzione il provvedimento. Peraltro tale intervento del magistrato potrebbe estendersi ad un esame anche del merito e quindi negando l’esecutorietà si aprirebbe la fase giurisdizionale già ipotizzata. Per la possibilità di sollevare una questione di carattere costituzionale in via incidentale ovvero per il regolamento di giurisdizione si potrebbe prevedere che tale ipotesi debbano essere deferite preliminarmente al presidente del tribunale che se le riterrà fondate autorizzerà le parti a proporle ovvero lo potrà negare e quindi diventerebbero eventualmente questioni dell’appello.