Riflessioni a voce alta sulle proposte di modifica al CPC.

Immagino una citazione con termine minimo per comparire di 150 giorni e un termine massimo di 180 giorni.

Dopo la notifica il convenuto avrà 40 giorni di tempo per depositare una memoria in cui formula eccezioni preliminari o pregiudiziali (documentali), intese in senso atecnico ovvero qualunque circostanza che possa immediatamente definire il processo senza necessità di istruttoria o senza entrare nel merito, oppure chiedere di chiamare un terzo in causa. La memoria dovrà essere notificata a controparte. Controparte potrà entro dieci giorni replicare.

Il giudice entro i dieci giorni successivi con ordinanza dovrà provvedere su tali eccezioni o richiesta senza necessità di comparizione delle parti.

Ove fosse autorizzata la chiamata di terzo il giudice d’ufficio sposterà l’udienza per consentire al terzo di costituirsi assegnando il termine di gg.90 dalla notifica con udienza fissata al 90° giorno successivo. In tal caso il convenuto dovrà notificare la memoria e l’ordinanza all’attore entro trenta giorni oltre che – ovviamente – al terzo.

L’ordinanza dovrà essere reclamabile al collegio.

Il reclamo sospenderà i termini di costituzione del convenuto.

Il convenuto dovrà costituirsi 30 giorni prima dell’udienza fissata in citazione e procedere – ove già richiesto ed autorizzato – a chiamare in causa il terzo.

A questo punto si possono verificare due ipotesi:

  1. se non v’è chiamata di terzo cinque giorni prima dell’udienza l’attore potrà replicare alla costituzione del convenuto.
    Alla prima udienza le parti potranno specificare ed integrare le difese a verbale o i mezzi istruttori ed il giudice andrà in riserva per decidere sulle richieste istruttorie o rinviare per pc.
  2. Se vi è stata chiamata di terzo l’attore principale o il convenuto-chiamante avranno 40 giorni di tempo per depositare una memoria in cui formulano eccezioni preliminari o pregiudiziali (documentali), intese in senso atecnico ovvero qualunque circostanza che possa immediatamente definire il processo senza necessità di istruttoria o senza entrare nel merito.
    Controparte potrà entro dieci giorni replicare.
    Il giudice entro i dieci giorni successivi con ordinanza dovrà provvedere su tali eccezioni o richiesta senza necessità di comparizione delle parti.
    L’ordinanza dovrà essere reclamabile al collegio.
    Il reclamo sospenderà i termini di costituzione del convenuto.
    Cinque giorni prima dell’udienza l’attore o il convenuto chiamante potranno replicare alla costituzione del terzo convenuto.
    Alla prima udienza le parti potranno specificare ed integrare le difese o i mezzi istruttori a verbale ed il giudice andrà in riserva per decidere sulle richieste istruttorie, sull’opportunità di nominare un ctu o rinviare per pc.
    Ovviamente se il giudice avrà ritenuto fondate le eccezioni preliminari o pregiudiziali del convenuto la causa potrà essere immediatamente decisa alla prima udienza previo invito alle parti di precisare immediatamente le conclusioni in udienza.
    Quindi nessun termine 183 dovrà più essere assegnato e andrà disposto che conclusionali e repliche vengano depositate prima dell’udienza di pc con i noti termini ante riforma.In relazione alle proposte di modifica ministeriali, che ritengono condivisibili e corrette ( come mai prima d’ora si era verificato e da tempo auspicato ) suggerirei le seguenti riflessioni:1. in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto confermare o prevedere la possibilità dei trasferimenti immobiliari in seno agli accordi esentandoli da ogni tassa o imposta anche innanzi all’Ufficiale dello stato civile.2. stabilire che allorchè l’avvocato abbia raccolto testimonianze al di fuori del processo la controparte abbia – al pari del giudice – la facoltà di chiedere che i testimoni o il testimone venga ri-ascoltato in udienza.Il giudice potrà rigettare tale richiesta motivando.

    L’ordinanza sarà soggetta a reclamo al collegio.

    3. in relazione all’accertamento patrimoniale, nel giudizio di esecuzione, stabilire che l’ufficiale giudiziario potrà ( DOVRA’ su richiesta di parte ) SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ IN RELAZIONE ALLA COMPLETEZZA E VERIDICITA’ DEI DATI, dovrà dar conto anche dei trasferimenti avvenuti contro il debitore nei cinque anni antecedenti la richiesta e risultanti dai pubblici registri.

    4.Non sono d’accordo che nel giudizio di appello la parte non possa più introdurre nuove deduzioni in diritto per dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni che non siano state esplicitate in primo grado. Mi pare un grave vulnus difensivo che, a ben vedere, riguarderebbe più il giudice che non ha le colte – ancorchè non rappresentate dalla parte – che la difesa.

    Inoltre appare veramente opportuno abolire l’udienza-filtro in appello, illogica e priva di sostanziali giustificazioni. Peraltro – ove si ritenesse di mantenere in vita tale norma – sarebbe oltremodo necessario sancirne la ricorribilità in cassazione restituendo alle parti un elemento di giustizia e difesa gravemente leso.

    5. Nel giudizio di cassazione: condivido l’intero impianto. Però sarebbe opportuno che – ove richiesto da una parte – si svolgesse la discussione orale ( penso a casi complessi dove la discussione orale potrebbe chiarire le dinamiche della vicenda processuale e sostanziale ).

    6. In relazione alla magistratura onoraria ( con particolare riferimento al giudice di pace ) bisognerebbe prevedere una sorta di controllo sulle loro ordinanze laddove macroscopicamente errate o contra legem: potrebbe essere anche in questo caso il reclamo al collegio della prima sezione del tribunale competente per territorio, per non lasciare le parti in balia di un potere incontrollabile se non tardivamente con l’appello ( e semprecchè sia possibile ).

    7. Inoltre nella riforma sarebbe opportuno prevedere ( recte: ripristinare ) la possibilità del ricorso al collegio del tribunale avverso le ordinanze del giudice e in particolar modo in questi casi:

    – avverso l’ordinanza del g.i. in caso di separazione o divorzio nell’ipotesi che modifichi l’ordinanza presidenziale

    – avverso il diniego di mezzi istruttori

    Il reclamo al collegio sarebbe un utile mezzo deflattivo della rinnovazione dell’istruzione in appello oltreché un presidio a salvaguardia della correttezza processuale, anche in relazione agli effetti delle ordinanze comunque perduranti nel tempo, e comunque l’eventuale abuso sarebbe sanzionabile con l’applicazione dell’art. 96 cpc.

    Appare altresì opportuno, al fine di non vanificare il condiviso intento di abbreviare i tempi processuali fondamento del progetto ministeriale, che si pensasse ad un meccanismo teso a monitorare i tempi impiegati dal giudice tanto nell’emettere l’ordinanza sulle eccezioni preliminari o pregiudiziali, cui sopra facevo cenno, quanto nel fissare le udienze successive alla prima anche con riguardo alle motivazioni che giustificherebbero la necessità di una ulteriore udienza.

    E’ possibile immaginare un sistema di controllo e segnalazione automatico delle anomalie processuali.

    Per esempio posto che una udienza non dovrebbe essere rinviata ad oltre tre mesi, laddove ciò accadesse, il cancelliere d’ufficio potrebbe aver l’obbligo di segnalarlo immediatamente ad un organo deputato alla vigilanza sull’effettività dell’applicazione della riforma che abbia potere di verifica e controllo.

    Stessa segnalazione dovrebbe avvenire laddove una causa superasse il numero massimo di udienze che si ritiene possano assorbire tutta l’attività processuale (per esempio: 5 ).

    Sarebbe altresì opportuno stabilire che il giudice non potrà accogliere richieste delle parti – ancorchè concordi – di rinvii ad altre udienze per nessun motivo.

    Vi ringrazio per l’attenzione e spero così di aver contribuito all’avvio di un concreto confronto.

    Buon lavoro a tutti.

    Avv. Enrico Calabrese